C.S. ORATORIO OFFANENGO
A.S.D.
SEDE: VIA A. DE GASPERI, 37
26010 OFFANENGO (CR)
MODIFICHE STATUTARIE
CAPO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA-AFFILIAZIONE-RICONOSCIMENTO
ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede
1. E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata C.S. ORATORIO OFFANENGO A.S.D. che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede presso l'oratorio "S. Giovanni Bosco" in Via A. De Gasperi, 37 ad Offanengo.
ART. 2 - Scopo dell'Associazione
1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed esercitare lo sport, inteso come strumento di maturazione delle persone, in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà, ed in particolare le discipline del calcio, della pallacanestro, della pallavolo, del podismo, dello sci e dell’atletica.
2. L’associazione, pertanto, diffonde la pratica sportiva intesa come possibilità data a tutti, ma adeguata all’età ed al sesso delle persone, di accedere ad una disciplina sportiva, amatoriale o agonistica, valorizzando la propria corporeità, promuovendo la propria salute.
3. L’Associazione intende, inoltre, promuovere e valorizzare l’attività formativa dei propri soci, relativamente alle qualifiche tecniche, organizzative e soprattutto educative.
4. L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro.
5. L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non si tratti di attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 3 - Durata
1. La durata dell'associazione è illimitata.
ART. 4 - Affiliazioni
L'associazione è affiliata:
1. Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), impegnandosi ad osservarne lo statuto ed i regolamenti. L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva;
2. Al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Ente riconosciuto di promozione sportiva al quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, si ispira osservandone statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa del C.O.N.I., per quanto attiene l’attività eventualmente svolta con questi.
L'associazione opera in stretta collaborazione con il C.S.I. Comitato di Crema (CR) e la F.I.G.C. di Cremona (CR).
3. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti del C.S.I. e della F.I.G.C., ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I. ed alla F.I.G.C., oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza al C.S.I. o alla F.I.G.C..
4. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza al C.S.I./F.I.G.C., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I./F.I.G.C.
ART. 5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva
1. L'associazione è Riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio del Comitato del C.S.I. competente per territorio e della F.I.G.C. competente per territorio.
2. Si obbliga a mantenere i requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che vengano imposte dalla Legge o richieste dal C.S.I. e/o dalla F.I.G.C.
CAPO II
ORGANI SOCIALI
ART. 6 - Organi sociali
1. Sono organi Ordinari dell'associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Direttore Tecnico;
f) il Segretario Generale;
g) il Tesoriere;
h) il Sindaco Revisore;
i) il Consulente Ecclesiastico - di diritto.
2. E' organo Straordinario dell'associazione: il Commissario Straordinario.
3. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
ART. 7 - Assemblea
1. L'assemblea degli associati è sovrana; è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.
Viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data della riunione, nonchè mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede dell'associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno; per l'approvazione del rendiconto consuntivo, la determinazione delle quote associative e per l'approvazione del rendiconto preventivo. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata: - entro il quarto mese di ciascun anno, relativamente all’approvazione del rendiconto consuntivo; - entro il nono mese di ciascun anno, relativamente all’approvazione del rendiconto preventivo.
4. La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo, ad iniziativa del Revisore, o su richiesta scritta motivata di almeno il 10% degli associati aventi diritto o almeno tre consiglieri e quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario. La riunione deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dal Vice-Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
ART. 8 - Partecipazione all'assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
2. La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.
ART. 9 - Costituzione dell'assemblea
1. L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
2. L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
ART. 10 - Attribuzioni dell'assemblea
1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
a) eleggere, con votazioni separate e successive, i componenti del Consiglio Direttivo, il Sindaco Revisore;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
d) approvare i programmi e le linee guida dell'attività da svolgere e gli indirizzi generali dell'associazione;
e) deliberare sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare sui ricorsi degli associati avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
c) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
d) deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.
3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
ART. 11 - Approvazione delle deliberazioni assembleari
1. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
c) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.
ART. 12 - Eleggibilità - Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Il Sindaco Revisore non può rivestire altre cariche associative.
3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.
4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili alle scadenze.
ART. 13- Il Presidente del Consiglio Direttivo
1. Il Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione; ha, inoltre, i seguenti compiti:
- assicura il buon funzionamento dell'associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- firma gli atti dell'associazione;
- convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;
- convoca l'assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o almeno tre consiglieri; presiede le adunanze;
- presenta il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio;
- firma i rendiconti da presentare agli associati; vista di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Segretario in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal consigliere più anziano; in caso di dimissioni la sostituzione opera fino alla nomina del nuovo Presidente.
ART. 14 - Consiglio Direttivo
1. L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea composto da non meno di nove consiglieri (almeno nove, e sempre, se possibile, in numero dispari, compreso il Presidente).
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Direttore Tecnico;
d) un Segretario;
e) un Tesoriere.
3. Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:
a) funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo dell'associazione;
b) deliberare sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
c) facoltà di decidere sugli atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti od acquisti di atleti;
d) deliberare sugli investimenti patrimoniali;
e) procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
f) deliberare sull'importo delle quote annue di associazione;
g) compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi e per il funzionamento dell'associazione;
h) deliberare sull'attività e le iniziative dell'associazione e delle sue collaborazioni con altri enti;
i) deliberare sui progetti di rendiconto preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea;
l) deliberare sulle prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
m) deliberare sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea;
n) deliberare in ordine al contratto di abbinamento pubblicitario.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare all'interno del Consiglio stesso un numero di collaboratori pari ai 2/5 dei Consiglieri eletti. Detti collaboratori parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo avendone pari diritti e doveri.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.
In caso di assenza ingiustificata del consigliere a tre riunioni consecutive, si potrà provvedere alla sostituzione dello stesso consigliere, ritenuto dimissionario dal Consiglio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
5. I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti qualora l'esistenza di interessi dell'associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dal Sindaco Revisore, riuniti in adunanza plenaria.
6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, o eventualmente del Commissario straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
7. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno del Consiglieri.
8. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo, dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva.
Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni, o, se necessario, alla nomina di un commissario straordinario.
ART. 15 - Il Segretario Generale - Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale ed un Tesoriere.
1. Il Segretario:
organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali, attende alla corrispondenza; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione; provvede ai rapporti fra l'associazione e gli organi federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.
Compila e tiene aggiornato il libro degli Associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In assenza del segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal Consigliere più giovane.
Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi di un amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Tesoriere, e dovrà rendere conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Sindaco Revisore, al Segretario e al Tesoriere.
2. Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere le somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
ART. 16 - Sindaco Revisore
1. L'assemblea ordinaria nomina il Sindaco Revisore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Sindaco Revisore può essere anche non associato; non può essere eletto Sindaco Revisore un membro del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e rivede i libri di amministrazione, nonchè il rendiconto ed il preventivo annuale che deve accompagnare con la relazione illustrativa.
Accerta la consistenza di cassa e di tesoreria e può procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo.
Il Sindaco Revisore può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza aver voto deliberativo salvo quanto stabilito dall'art. 14 punto 5.
ART. 17 - Commissario Straordinario
1. Qualora l'assemblea ordinaria, od un'assemblea straordinaria opportunamente convocata esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario, e dove non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea può nominare un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario può essere scelto anche fra i non associati. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva assemblea stabilisca una proroga, ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'associazione ed al Consiglio Direttivo.
Il Commissario straordinario, prima della scadenza del suo mandato dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Commissario straordinario è tenuto alla fine del mandato a redigere il rendiconto del periodo commissariale.
CAPO III
ASSOCIATI - EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 18 - Associati - Atleti aggregati
1. L'associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. E’ prevista la categoria di aggregati (tesserati annuali) composta da atleti che possono svolgere, anche, attività agonistica a favore dell'associazione.
3. Associati possono essere tutti i maggiori di 18 anni che, osservate le norme relative all'ammissione degli associati, vengono accolti a far parte dell'associazione garantendo, in prima persona ed a tutti gli effetti, per la qualifica assunta all'interno dell'associazione medesima.
L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
Fondatori
Ordinari
A) Fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
B) Ordinari, ovvero persone che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, versando la normale quota minima fissata, ottenendone ammissione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'assemblea.
Il numero degli associati è illimitato.
C) Chiunque sostenga l'associazione versando comunque una quota ma inferiore alla minima fissata è ritenuto un simpatizzante senza i diritti e i doveri di associato, può partecipare alle assemblee come osservatore, senza riceverne convocazione scritta. La quota versata è trascritta sul libro degli associati.
D) Le quote versate dagli associati sono trascritte in un libro degli associati. Ogni associato può prenderne visione presso la sede dell'associazione o durante le assemblee.
ART. 19 - Ammissione all'associazione
1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo indicando:
- i propri dati (nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, cittadinanza);
- l'eventuale attività svolta;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione, nonchè l'impegno ad osservare lo statuto.
b) pagamento della quota associativa iniziale ed annuale;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati (tesserati annuali) atleti.
3. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande d'ammissione, dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende accettata.
4. L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi associativi.
5. Le iscrizioni come associati si chiuderanno improrogabilmente il 31 gennaio di ogni anno. Possono essere accettate iscrizioni fuori tempo con richiesta scritta ad inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo.
ART. 20 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilirne la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
2. Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'associazione, dandone comunicazione scritta; il Consiglio Direttivo decide sulle domande di recesso dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, con provvedimento motivato, sull'esclusione degli associati in caso di gravi motivi.
3. L'associato deve:
a) mantenere condotta morale corretta nell'ambito della associazione e fuori di essa;
b) osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'assemblea e dal Consiglio; pena l'esclusione che sarà deliberata dal Consiglio;
c) versare puntualmente le quote associative stabilite;
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.
4. Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.
5. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
ART. 21 - Tesseramento
1. Tutti gli associati ed aggregati devono essere annualmente tesserati al C.S.I. e/o alla F.I.G.C. a cura dell'associazione.
ART. 22 - Cessazione di appartenenza all'associazione
1. La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima del 31 gennaio;
b) per morosità secondo i termini fissati da regolamento associativo;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato per iscritto all'interessato.
CAPO IV
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTO - ESERCIZIO SOCIALE
ART. 23 - Patrimonio dell'Associazione - entrate
1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla quota di ingresso e dalle quote di partecipazione che gli associati versano annualmente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali;
c) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote degli associati, degli aggregati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo comune.
ART. 24 - Contributi degli associati o quote associative
1. Ogni associato deve versare le quote associative stabilite dall'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di sollecito, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ART. 25 - Esercizio sociale - Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 settembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.
ART. 26 - Distribuzione di utili
1. L'Associazione deve impiegare gli utili o avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. L'Associazione non può distribuire utili od avanzi di gestione, anche indirettamente, nè fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE
ART. 27 - Provvedimenti disciplinari
1. Sia il C.S.I., sia la F.I.G.C. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi artt. 28 e 29 indipendentemente l'una dalle altre.
ART. 28 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione
1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di sei mesi);
c) radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.
ART. 29 - Provvedimenti disciplinari
1. Gli organi di giustizia del C.S.I. e/o della F.I.G.C. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) della Associazione;
b) degli amministratori dell'Associazione;
c) dei tesserati C.S.I. e/o F.I.G.C. dell'Associazione.
ART. 30 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari
1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi del C.S.I. e /o della F.I.G.C.
ART. 31 - Collegio Arbitrale
1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli dello statuto e gli articoli del Regolamento di Giustizia del C.S.I. e della F.I.G.C.
ART. 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria
1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti del C.S.I. e della F.I.G.C.
CAPO VI
SCIOGLIMENTO
ART. 33 - Obblighi di carattere economico
1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I. e alla F.I.G.C.; sono, inoltre, tenuti a rispondere in parti uguali di eventuali deficit di Bilancio contratti a norma di statuto.
ART. 34 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione
1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il Patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dal C.S.I. e /o dalla F.I.G.C., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 35- Richiamo normativo
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali.
2. Il presente statuto, al momento in cui entra in vigore sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di questa Associazione.
Offanengo, 10.01.2011
SEDE: VIA A. DE GASPERI, 37
26010 OFFANENGO (CR)
MODIFICHE STATUTARIE
CAPO I
COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA-AFFILIAZIONE-RICONOSCIMENTO
ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede
1. E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata C.S. ORATORIO OFFANENGO A.S.D. che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede presso l'oratorio "S. Giovanni Bosco" in Via A. De Gasperi, 37 ad Offanengo.
ART. 2 - Scopo dell'Associazione
1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed esercitare lo sport, inteso come strumento di maturazione delle persone, in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà, ed in particolare le discipline del calcio, della pallacanestro, della pallavolo, del podismo, dello sci e dell’atletica.
2. L’associazione, pertanto, diffonde la pratica sportiva intesa come possibilità data a tutti, ma adeguata all’età ed al sesso delle persone, di accedere ad una disciplina sportiva, amatoriale o agonistica, valorizzando la propria corporeità, promuovendo la propria salute.
3. L’Associazione intende, inoltre, promuovere e valorizzare l’attività formativa dei propri soci, relativamente alle qualifiche tecniche, organizzative e soprattutto educative.
4. L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro.
5. L'Associazione non può svolgere attività diverse dalle suddette, salvo che non si tratti di attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART. 3 - Durata
1. La durata dell'associazione è illimitata.
ART. 4 - Affiliazioni
L'associazione è affiliata:
1. Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), impegnandosi ad osservarne lo statuto ed i regolamenti. L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva;
2. Al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) Ente riconosciuto di promozione sportiva al quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti aggregati, si ispira osservandone statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonchè la normativa del C.O.N.I., per quanto attiene l’attività eventualmente svolta con questi.
L'associazione opera in stretta collaborazione con il C.S.I. Comitato di Crema (CR) e la F.I.G.C. di Cremona (CR).
3. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti del C.S.I. e della F.I.G.C., ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I. ed alla F.I.G.C., oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza al C.S.I. o alla F.I.G.C..
4. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza al C.S.I./F.I.G.C., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I./F.I.G.C.
ART. 5 - Riconoscimento di Associazione Sportiva
1. L'associazione è Riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio del Comitato del C.S.I. competente per territorio e della F.I.G.C. competente per territorio.
2. Si obbliga a mantenere i requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che vengano imposte dalla Legge o richieste dal C.S.I. e/o dalla F.I.G.C.
CAPO II
ORGANI SOCIALI
ART. 6 - Organi sociali
1. Sono organi Ordinari dell'associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
c) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Direttore Tecnico;
f) il Segretario Generale;
g) il Tesoriere;
h) il Sindaco Revisore;
i) il Consulente Ecclesiastico - di diritto.
2. E' organo Straordinario dell'associazione: il Commissario Straordinario.
3. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
ART. 7 - Assemblea
1. L'assemblea degli associati è sovrana; è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.
Viene convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 5 giorni prima della data della riunione, nonchè mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede dell'associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'assemblea e potrà essere tenuta anche fuori della sede sociale.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno; per l'approvazione del rendiconto consuntivo, la determinazione delle quote associative e per l'approvazione del rendiconto preventivo. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata: - entro il quarto mese di ciascun anno, relativamente all’approvazione del rendiconto consuntivo; - entro il nono mese di ciascun anno, relativamente all’approvazione del rendiconto preventivo.
4. La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo, ad iniziativa del Revisore, o su richiesta scritta motivata di almeno il 10% degli associati aventi diritto o almeno tre consiglieri e quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario. La riunione deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dal Vice-Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
ART. 8 - Partecipazione all'assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
2. La partecipazione dell'associato all'assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.
ART. 9 - Costituzione dell'assemblea
1. L'assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.
2. L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
ART. 10 - Attribuzioni dell'assemblea
1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
a) eleggere, con votazioni separate e successive, i componenti del Consiglio Direttivo, il Sindaco Revisore;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso;
c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
d) approvare i programmi e le linee guida dell'attività da svolgere e gli indirizzi generali dell'associazione;
e) deliberare sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;
f) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.
2. Sono compiti dell'assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le modificazioni statutarie;
b) deliberare sui ricorsi degli associati avverso provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio Direttivo;
c) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
d) deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.
3. Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
ART. 11 - Approvazione delle deliberazioni assembleari
1. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
c) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.
ART. 12 - Eleggibilità - Incompatibilità
1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. Il Sindaco Revisore non può rivestire altre cariche associative.
3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.
4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili alle scadenze.
ART. 13- Il Presidente del Consiglio Direttivo
1. Il Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione; ha, inoltre, i seguenti compiti:
- assicura il buon funzionamento dell'associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti di urgenza, salvo riferirne al Consiglio Direttivo;
- firma gli atti dell'associazione;
- convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;
- convoca l'assemblea su richiesta di almeno un decimo degli associati o almeno tre consiglieri; presiede le adunanze;
- presenta il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del Consiglio;
- firma i rendiconti da presentare agli associati; vista di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal Segretario in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto, dal consigliere più anziano; in caso di dimissioni la sostituzione opera fino alla nomina del nuovo Presidente.
ART. 14 - Consiglio Direttivo
1. L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea composto da non meno di nove consiglieri (almeno nove, e sempre, se possibile, in numero dispari, compreso il Presidente).
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) il Direttore Tecnico;
d) un Segretario;
e) un Tesoriere.
3. Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti:
a) funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo dell'associazione;
b) deliberare sulle direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
c) facoltà di decidere sugli atti che ritiene opportuno per cessioni, prestiti od acquisti di atleti;
d) deliberare sugli investimenti patrimoniali;
e) procedere al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
f) deliberare sull'importo delle quote annue di associazione;
g) compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi e per il funzionamento dell'associazione;
h) deliberare sull'attività e le iniziative dell'associazione e delle sue collaborazioni con altri enti;
i) deliberare sui progetti di rendiconto preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea;
l) deliberare sulle prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
m) deliberare sugli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea;
n) deliberare in ordine al contratto di abbinamento pubblicitario.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare all'interno del Consiglio stesso un numero di collaboratori pari ai 2/5 dei Consiglieri eletti. Detti collaboratori parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo avendone pari diritti e doveri.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.
In caso di assenza ingiustificata del consigliere a tre riunioni consecutive, si potrà provvedere alla sostituzione dello stesso consigliere, ritenuto dimissionario dal Consiglio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario.
5. I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti qualora l'esistenza di interessi dell'associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dal Sindaco Revisore, riuniti in adunanza plenaria.
6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, o eventualmente del Commissario straordinario, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
7. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno del Consiglieri.
8. Al momento della sua entrata in carica il nuovo Consiglio Direttivo, dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua entrata in carica effettiva.
Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio cessato dalle obbligazioni non contestate esso sarà considerato dimissionario di diritto e si procederà a nuove elezioni, o, se necessario, alla nomina di un commissario straordinario.
ART. 15 - Il Segretario Generale - Il Tesoriere
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale ed un Tesoriere.
1. Il Segretario:
organizza le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali, attende alla corrispondenza; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
collabora con il Presidente e con il Consiglio nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione; provvede ai rapporti fra l'associazione e gli organi federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.
Compila e tiene aggiornato il libro degli Associati, il libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In assenza del segretario i verbali delle riunioni del Consiglio verranno redatti dal Consigliere più giovane.
Per la tenuta dei registri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi di un amministratore, il quale dovrà tenere aggiornata la contabilità che gli verrà fornita dal Segretario e dal Tesoriere, e dovrà rendere conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Sindaco Revisore, al Segretario e al Tesoriere.
2. Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere le somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
ART. 16 - Sindaco Revisore
1. L'assemblea ordinaria nomina il Sindaco Revisore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Sindaco Revisore può essere anche non associato; non può essere eletto Sindaco Revisore un membro del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e rivede i libri di amministrazione, nonchè il rendiconto ed il preventivo annuale che deve accompagnare con la relazione illustrativa.
Accerta la consistenza di cassa e di tesoreria e può procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo.
Il Sindaco Revisore può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza aver voto deliberativo salvo quanto stabilito dall'art. 14 punto 5.
ART. 17 - Commissario Straordinario
1. Qualora l'assemblea ordinaria, od un'assemblea straordinaria opportunamente convocata esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo, oppure questo si renda dimissionario, e dove non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo, l'assemblea può nominare un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario può essere scelto anche fra i non associati. Egli dura in carica un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva assemblea stabilisca una proroga, ed avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al Presidente dell'associazione ed al Consiglio Direttivo.
Il Commissario straordinario, prima della scadenza del suo mandato dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Commissario straordinario è tenuto alla fine del mandato a redigere il rendiconto del periodo commissariale.
CAPO III
ASSOCIATI - EFFETTIVITA' DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 18 - Associati - Atleti aggregati
1. L'associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.
2. E’ prevista la categoria di aggregati (tesserati annuali) composta da atleti che possono svolgere, anche, attività agonistica a favore dell'associazione.
3. Associati possono essere tutti i maggiori di 18 anni che, osservate le norme relative all'ammissione degli associati, vengono accolti a far parte dell'associazione garantendo, in prima persona ed a tutti gli effetti, per la qualifica assunta all'interno dell'associazione medesima.
L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
Fondatori
Ordinari
A) Fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
B) Ordinari, ovvero persone che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, versando la normale quota minima fissata, ottenendone ammissione; la loro appartenenza all'Associazione è perpetua, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'assemblea.
Il numero degli associati è illimitato.
C) Chiunque sostenga l'associazione versando comunque una quota ma inferiore alla minima fissata è ritenuto un simpatizzante senza i diritti e i doveri di associato, può partecipare alle assemblee come osservatore, senza riceverne convocazione scritta. La quota versata è trascritta sul libro degli associati.
D) Le quote versate dagli associati sono trascritte in un libro degli associati. Ogni associato può prenderne visione presso la sede dell'associazione o durante le assemblee.
ART. 19 - Ammissione all'associazione
1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda al Consiglio Direttivo indicando:
- i propri dati (nome, cognome, data di nascita e luogo, residenza, cittadinanza);
- l'eventuale attività svolta;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione, nonchè l'impegno ad osservare lo statuto.
b) pagamento della quota associativa iniziale ed annuale;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati (tesserati annuali) atleti.
3. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento delle domande d'ammissione, dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende accettata.
4. L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi associativi.
5. Le iscrizioni come associati si chiuderanno improrogabilmente il 31 gennaio di ogni anno. Possono essere accettate iscrizioni fuori tempo con richiesta scritta ad inappellabile giudizio del Consiglio Direttivo.
ART. 20 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati ordinari e fondatori hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilirne la struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
2. Ogni associato che abbia compiuto la maggiore età ha il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
In qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'associazione, dandone comunicazione scritta; il Consiglio Direttivo decide sulle domande di recesso dandone comunicazione motivata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
Il Consiglio Direttivo può deliberare, con provvedimento motivato, sull'esclusione degli associati in caso di gravi motivi.
3. L'associato deve:
a) mantenere condotta morale corretta nell'ambito della associazione e fuori di essa;
b) osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'assemblea e dal Consiglio; pena l'esclusione che sarà deliberata dal Consiglio;
c) versare puntualmente le quote associative stabilite;
d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.
4. Le quote associative, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo.
5. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.
ART. 21 - Tesseramento
1. Tutti gli associati ed aggregati devono essere annualmente tesserati al C.S.I. e/o alla F.I.G.C. a cura dell'associazione.
ART. 22 - Cessazione di appartenenza all'associazione
1. La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi prima del 31 gennaio;
b) per morosità secondo i termini fissati da regolamento associativo;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato per iscritto all'interessato.
CAPO IV
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - RENDICONTO - ESERCIZIO SOCIALE
ART. 23 - Patrimonio dell'Associazione - entrate
1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalla quota di ingresso e dalle quote di partecipazione che gli associati versano annualmente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti gli altri beni che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il conseguimento dei fini sociali;
c) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
d) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote degli associati, degli aggregati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il Fondo comune.
ART. 24 - Contributi degli associati o quote associative
1. Ogni associato deve versare le quote associative stabilite dall'associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
2. Gli associati che, a seguito di sollecito, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote scadute sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre tre mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
ART. 25 - Esercizio sociale - Rendiconto consuntivo e Rendiconto preventivo
1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 settembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che sono interessati a prenderne visione.
5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.
ART. 26 - Distribuzione di utili
1. L'Associazione deve impiegare gli utili o avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.
2. L'Associazione non può distribuire utili od avanzi di gestione, anche indirettamente, nè fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.
CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE
ART. 27 - Provvedimenti disciplinari
1. Sia il C.S.I., sia la F.I.G.C. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi artt. 28 e 29 indipendentemente l'una dalle altre.
ART. 28 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione
1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di sei mesi);
c) radiazione;
2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.
ART. 29 - Provvedimenti disciplinari
1. Gli organi di giustizia del C.S.I. e/o della F.I.G.C. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a) della Associazione;
b) degli amministratori dell'Associazione;
c) dei tesserati C.S.I. e/o F.I.G.C. dell'Associazione.
ART. 30 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari
1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi del C.S.I. e /o della F.I.G.C.
ART. 31 - Collegio Arbitrale
1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli dello statuto e gli articoli del Regolamento di Giustizia del C.S.I. e della F.I.G.C.
ART. 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria
1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti del C.S.I. e della F.I.G.C.
CAPO VI
SCIOGLIMENTO
ART. 33 - Obblighi di carattere economico
1. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto al C.S.I. e alla F.I.G.C.; sono, inoltre, tenuti a rispondere in parti uguali di eventuali deficit di Bilancio contratti a norma di statuto.
ART. 34 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione
1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il Patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dal C.S.I. e /o dalla F.I.G.C., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 35- Richiamo normativo
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi speciali.
2. Il presente statuto, al momento in cui entra in vigore sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di questa Associazione.
Offanengo, 10.01.2011